Autorità garante della concorrenza e del mercato parere

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Ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito al testo unificato dei disegni di legge recanti modifiche alla normativa in materia di condominio

(A.S. nn. 622-1659-1708-2587-3309)

Con il presente parere l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato contenuti nel testo unificato dei disegni di legge recanti modifiche alla normativa in materia di condominio (A.S. nn. 622-1659-1708- 2587-3309).

Ci si riferisce in particolare alla previsione contenuta all'articolo 19, comma 2, con la quale viene istituito l'elenco pubblico degli amministratori di condominio a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi tutti coloro che intendono amministrare condomini. Per effetto di tale disposizione viene quindi preclusa l'attività di amministratore di condominio a coloro che non risultano iscritti in detto elenco.

La norma pertanto, condizionando l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio ad un'iscrizione obbligatoria in un elenco tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e rafforzando tale obbligo con la previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di mancata iscrizione o di omessa o inesatta comunicazione dei dati richiesti, determina un'ingiustificata restrizione della concorrenza.

Al riguardo si osserva che l'Autorità in più occasioni (si veda, in particolare, l'indagine conoscitiva sul Settore degli ordini e collegi professionali [provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997], la segnalazione del 18 dicembre 1997 [AS118 - Istituzione di nuovi ordini professionali, in Boll. AGCM 51/1997], la segnalazione del 29 ottobre 1998 [AS153 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie, in Boll. AGCM 43/1999], la segnalazione del 30 ottobre 2003 [AS268 - Regolamentazione dell'attività di insegnamento nel settore dello sport, in Boll. AGCM 44/2003], la segnalazione del 2 dicembre 2004 [AS287 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, in Boll. AGCM 49/ 2004] e, da ultimo, la segnalazione del 16 novembre 2005 [AS316 - Liberalizzazione dei servizi professionali, in Boll. AGCM 45/2005]), ha affermato il...

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