La nuova gestione dei veicoli fuori uso: analisi sistematica del D.L.VO 209/03 di attuazione della direttiva 2000/53/CE

AutoreMichela Giannini
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@1. Premessa.

Lo scorso 22 agosto è entrato in vigore il D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 (G.U. 7 agosto 2003, n. 182) recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso». Con questo decreto è stata introdotta in Italia la nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita. A partire da quella data pertanto, tutti gli operatori economici del settore dovranno conformarsi ai precetti in essa contenuti, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi fissati in sede comunitaria e preordinati ad una riduzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli stessi. Questo obiettivo può essere raggiunto non solo attraverso la fissazione di precisi obiettivi di riduzione quantitativa dei rifiuti, oppure attraverso la elaborazione di norme tecniche per gli impianti di trattamento o ancora la fissazione di requisiti qualitativi per i materiali impiegati, ma anche attraverso una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli. Su questo punto infatti il nuovo decreto, e prima ancora la citata direttiva 53, punta a qualificare sotto il profilo ambientale l'attività dei predetti operatori, rendendola funzionale all'ambiente stesso. D'altra parte, il quantitativo di rifiuti scaturenti dal settore dei veicoli fuori uso è di grandi dimensioni e la previsione di incremento è assolutamente allarmante. Attualmente se ne stima infatti in via approssimativa una produzione europea annua di quasi 10 milioni di tonnellate!

E non bisogna dimenticare che una buona percentuale è rappresentata da rifiuti pericolosi. Per questo motivo era auspicabile un tempestivo recepimento della normativa comunitaria, in modo da tradurre in precetti vincolanti, i principi fissati in quella sede.

La direttiva propone una precisa gerarchia, privilegiando in via assoluta la prevenzione e discendendo a cascata nell'ordine di priorità, al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, infine allo smaltimento, a sua volta collocato in un'area assolutamente marginale.

Da un punto di vista collaterale, ma non certo di importanza secondaria, la nuova normativa tende anche a favorire il mercato dei materiali riciclati, nonché a garantire il sistema di concorrenza in modo da consentire anche alle piccole e medie imprese di inserirsi ed operare nel mercato dei veicoli fuori uso.

Le differenze rispetto alla normativa precedente sono notevoli soprattutto per quanto concerne i vari adempimenti di ordine burocratico che erano fissati prevalentemente nell'art. 46 del D.L.vo 22/1997. Si illustrano le varie novità introdotte attraverso una disamina dei vari articoli di cui il decreto 209/2003 si compone.

@2. Art. 1. Campo di applicazione.

Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, l'ambito di applicazione del nuovo decreto sui veicoli fuori uso è individuabile nel modo seguente:

1) veicoli;

2) veicoli fuori uso, quali veicoli a fine vita che costituiscano un rifiuto a norma dell'art. 6, D.L.vo 22/1997;

3) componenti e materiali dei veicoli stessi;

4) veicoli a motore a tre ruote; limitatamente alle disposizioni concernenti l'obbligo di consegna ad un centro di raccolta ovvero ad un concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato del veicolo stesso e alle norme di cui al trattamento del veicolo fuori uso.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, quei veicoli speciali che a norma del successivo art. 4, comma 1, lett. a), sono costruiti con un limitato impiego di sostanze pericolose.

Il suddetto ambito di applicazione, sulla base della norma di salvaguardia contenuta nel IV comma del medesimo articolo, deve coordinarsi con le altre normative esistenti in materia di controllo delle emissioni, di protezione del suolo e delle acque, in modo da integrarsi reciprocamente e attuare una sistematica e completa protezione dell'ambiente.

@3. Art. 2. Obiettivi.

L'obiettivo fondamentale perseguito già dalla direttiva 2000/53 è quello di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli ed in particolare quello di favorire il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. La direttiva comunitaria pertanto intende incidere sul funzionamento di tutti gli operatori economici del settore al fine di adattarlo alle esigenze della tutela dell'ambiente. Su questa linea il D.L.vo 209/2003 con l'articolo 2, ribadisce questi principi comunitari insistendo sulla necessità di ridurre il più possibile l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente nonché di garantire il buon funzionamento di un adeguato sistema di raccolta, recupero e riciclaggio. Per perseguire un elevato livello di protezione ambientale, si richiede un intervento ad ampio raggio che sia in grado di abbracciare l'intero sistema, partendo a monte dalla fase di costruzione e progettazione del veicolo, attraverso l'impiego di tecniche e materiali idonei a limitare lo smal timento di rifiuti pericolosi, e giungendo fino a valle, al fun-Page 4zionamento in concreto della filiera di raccolta, recupero e riciclaggio dei veicoli.

La tutela ambientale viene realizzata anche attraverso il riconoscimento di responsabilità in capo agli operatori destinatari delle prescrizioni dettate dal decreto.

@4. Art. 3. Definizioni.

Da un raffronto tra le definizioni contenute nel presente articolo e quelle elaborate in sede comunitaria dalla direttiva 2000/53, ne emerge una completa rispondenza. Questo vale sia per la definizione di «veicolo», sia per quella di «veicolo fuori uso», a proposito della quale nella direttiva si rimanda alla nozione di rifiuto contenuta a sua volta nella direttiva 75/442/CEE, mentre nel decreto 209/2003 a quella elaborata dal legislatore nazionale nell'art. 6, lett. a): «rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Questa disposizione pone quali requisiti soggettivi costitutivi del rifiuto, il disfarsi o anche solo la decisione ovvero l'obbligo di disfarsi. Inoltre l'art. 3, comma 2, lett. a) del D.L.vo 209/2003, stabilisce che un veicolo è classificato fuori uso (quindi un rifiuto) con la consegna ad un centro di raccolta (recita infatti la norma «Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa...

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