LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 19 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative. (13R00465)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996 1. Alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole: «con l'esclusione della lett. c)» sono sostituite con le parole «con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)». 2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarita' dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento: a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

  1. interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

  2. interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

  3. lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

  4. lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

  5. lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

  6. lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

  7. lavori di stabilizzazione delle pendici collinari. 1-ter. In...

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