LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera:
'd-bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);'.
Art. 2
Modifica dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' 1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e' aggiunto il seguente comma:
'4-bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 puo' essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.'.
Art. 3
Modifica all'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' 1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: 'dall'art. 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche' e successive modificazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla normativa vigente in materia'.
Art. 4
Modifica all'art. 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' 1. Al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 21 novembre...
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