Le nuove frontiere del danno biologico: danno psichico, danno esistenziale alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Aspetti procedurali e problematica risarcitoria

AutoreGiuseppe Bersani
Pagine769-771

Page 769

Il problema della risarcibilità del danno psichico1 trae origine dalla sentenza n. 372/94 della Corte costituzionale, e presuppone la dimostrazione che l'infortunio mortale abbia causato a un familiare una lesione fisio-psichica (infarto da shock o uno stato di prostrazione tale da spegnere il gusto di vivere); in tal caso l'ipotesi di risarcibilità del danno nei termini dell'art. 2043 deve essere valutata in una prospettiva diversa, individuandosi una lesione del terzo quale evento dannoso integrante una autonoma fattispecie di danno ingiusto.

L'evento di danno ai familiari sarebbe addebitato all'autore del fatto illecito in base a una valutazione «allargata» della colpa commessa nei confronti di un altro soggetto, titolare del bene (vita) protetto dalla regola di condotta violata (nella specie, una regola del codice della strada): valutazione compiuta ex post dal giudice assumendo a referente l'elemento soggettivo di un'altra fattispecie e con ampio margine di arbitrio, come dimostra, a modo di esempio, la distinzione, praticata dalle corti inglesi (col solo argomento economico dell'opportunità di non aggravare troppo il rischio delle compagnie di assicurazione) a seconda che il terzo sia stato colpito da shock nervoso come spettatore occasionale dell'incidente o, più tardi, lontano dal luogo del sinistro.

Sarebbe fuori tema obiettare che nella responsabilità extracontrattuale, secondo l'interpretazione dell'art. 2056 c.c. suggerita dalla relazione al codice, si risponde anche dei danni imprevedibili. La distinzione tra danni prevedibili e danni imprevedibili (come quella tra i danni diretti e danni indiretti) attiene ai danni conseguenze nel senso dell'art. 1223, la cui risarcibilità, limitatamente o no ai danni prevedibili, presuppone già compiuto (previo accertamento del nesso di causalità alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p.) il giudizio di imputabilità del danno evento, giudizio regolato in generale dal criterio della colpa.

Si è ritenuto che poiché il danno patito dal terzo è qui eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato «cagionato» da un fatto illecito penalmente qualificato, la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxorio).

L'esclusione dell'ipotesi in esame di danno biologico dall'ambito di tutela dell'art. 2043 c.c., essendo determinata da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non è adducibile come motivo di contrasto con la garanzia costituzionale della salute.

Da parte della Corte costituzionale si è ribadito che «... il danno biologico al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione».

In giurisprudenza si è rilevato come il danno psichico possa essere qualificato come il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento.

Traendo spunto da tale distinzione da parte di alcuni giudici di merito si è ritenuto che il danno morale (definito come «acuta sensazione di sofferenza più psichica che fisica, destinata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT