DECRETO 2 aprile 1998 - Modalita' di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo

ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora

si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai

rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli

apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo

di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle

direttive comunitarie;

Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992,

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse

degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni

uniformi relative ai prodotti;

Vista la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994,

che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per

quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei

frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e

delle relative combinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai frigoriferi, conservatori e

    congelatori per uso domestico alimentati dalla rete elettrica e alle

    loro combinazioni. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere

    alimentati altresi' da altre fonti di energia quali le batterie.

  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le

    informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli

    apparecchi di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Norme tecniche di riferimento

  3. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono

    essere misurati sulla base della norma EN 153 del maggio 1990,

    recepita in Italia come norma UNI EN 153 del luglio 1991, o sulla

    base delle norme nazionali i cui numeri di riferimento siano stati

    pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana come

    trasposizione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento

    siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

    europee.

  4. I dati relativi al rumore, saranno misurati in conformita' al

    decreto n. 134 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva

    86/594/CEE, ed ai successivi decreti specifici di applicazione.

    Art. 3.

    Definizioni

  5. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "distributore" - qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra

      persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi

      domestici agli utilizzatori finali;

    2. "fornitore" - il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

      nella Comunita' europea oppure il soggetto che immette il prodotto

      sul mercato comunitario;

    3. "scheda" - una tabella informativa standardizzata relativa

      all'apparecchio in questione;

    4. "altre risorse essenziali" - acqua, prodotti chimici o qualsiasi

      altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale;

    5. "informazioni complementari" - altre informazioni relative al

      funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il

      suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

      Art. 4.

      Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

  6. L'etichetta da apporre sugli apparecchi di cui all'art. 1 deve

    essere redatta in lingua italiana e conforme al modello di cui

    all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta, in modo da essere

    chiaramente visibile, sull'esterno della parte anteriore o superiore

    dell'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing,

    oppure esposto all'utilizzatore finale.

  7. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi

    domestici di cui all'art. 1, sono tenuti a fornire altresi' le

    etichette conformi, sotto tutti gli aspetti, al presente decreto,

    nonche' una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in

    lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. I

    fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle

    schede da essi fornite.

  8. Il distributore e' tenuto a corredare gli apparecchi di cui

    all'art. 1 della scheda informativa e, qualora un apparecchio sia

    esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.

  9. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene

    in forma tale che il potenziale acquirente non possa prendere visione

    dell'apparecchio, la comunicazione deve contenere tutte le

    informazioni elencate all'allegato III.

  10. Gli apparecchi di cui all'art. 1 sono suddivisi nelle

    "categorie" definite all'allegato IV. La categoria di efficienza

    energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V.

  11. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308,

    decorsi sei mesi dalla emanazione del presente decreto, e' vietata la

    vendita al pubblico degli apparecchi di cui...

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