DECRETO 2 aprile 1998 - Modalita' di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo
ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora
si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai
rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli
apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo
di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle
direttive comunitarie;
Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti;
Vista la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994,
che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei
frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
-
Il presente decreto si applica ai frigoriferi, conservatori e
congelatori per uso domestico alimentati dalla rete elettrica e alle
loro combinazioni. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere
alimentati altresi' da altre fonti di energia quali le batterie.
-
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli
apparecchi di cui al comma 1.
Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
-
I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono
essere misurati sulla base della norma EN 153 del maggio 1990,
recepita in Italia come norma UNI EN 153 del luglio 1991, o sulla
base delle norme nazionali i cui numeri di riferimento siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana come
trasposizione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
-
I dati relativi al rumore, saranno misurati in conformita' al
decreto n. 134 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva
86/594/CEE, ed ai successivi decreti specifici di applicazione.
Art. 3.
Definizioni
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
"distributore" - qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra
persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi
domestici agli utilizzatori finali;
-
"fornitore" - il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' europea oppure il soggetto che immette il prodotto
sul mercato comunitario;
-
"scheda" - una tabella informativa standardizzata relativa
all'apparecchio in questione;
-
"altre risorse essenziali" - acqua, prodotti chimici o qualsiasi
altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale;
-
"informazioni complementari" - altre informazioni relative al
funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il
suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.
Art. 4.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
-
-
L'etichetta da apporre sugli apparecchi di cui all'art. 1 deve
essere redatta in lingua italiana e conforme al modello di cui
all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta, in modo da essere
chiaramente visibile, sull'esterno della parte anteriore o superiore
dell'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing,
oppure esposto all'utilizzatore finale.
-
Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi
domestici di cui all'art. 1, sono tenuti a fornire altresi' le
etichette conformi, sotto tutti gli aspetti, al presente decreto,
nonche' una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in
lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. I
fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle
schede da essi fornite.
-
Il distributore e' tenuto a corredare gli apparecchi di cui
all'art. 1 della scheda informativa e, qualora un apparecchio sia
esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.
-
Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene
in forma tale che il potenziale acquirente non possa prendere visione
dell'apparecchio, la comunicazione deve contenere tutte le
informazioni elencate all'allegato III.
-
Gli apparecchi di cui all'art. 1 sono suddivisi nelle
"categorie" definite all'allegato IV. La categoria di efficienza
energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V.
-
Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308,
decorsi sei mesi dalla emanazione del presente decreto, e' vietata la
vendita al pubblico degli apparecchi di cui...
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