COMUNICATO - Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino-AltoAdige. Progetto pilota nella provincia autonoma di Trento. (12A06328)

(Omissis);

Comunica che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituti in societa' consortili secondo i criteri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, i diritti d'uso. I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessita' di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilita' tra reti locali che operano in differenti bacini.

I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificati negli Atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra '06 (GE06), utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusioni locali corrispondenti al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono:

per la Rai - Radiotelevisione Italiana SpA e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C, per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e 10D.

I requisiti di assegnazione sono i seguenti:

  1. le societa' consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attivita' di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle societa' consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle emittenti. In ogni caso, e' garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle societa' consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacita' necessaria ad irradiare i propri programmi, con parita' di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente puo' partecipare al capitale sociale di una sola societa' consortile;

  2. le societa' consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attivita' di fornitore di...

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