LEGGE 27 settembre 2002, n. 228 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

    LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 948)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 7 dicembre 2001.

    Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 8a e 10a.

    Esaminato dalla 3a commissione il 7 e 12 febbraio 2002.

    Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n.

    948/A - relatore sen. Pianetta).

    Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.

    Camera dei deputati (atto n. 2798).

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X.

    Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il 3 luglio 2002.

    Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18 settembre 2002.

    ART. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

    ART. 3.

  3. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.

    ART. 4.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del...

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