LEGGE 9 giugno 2003, n. 157 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

ART. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

    ART. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

  3. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

    ART. 3.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 9 giugno 2003

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 1172)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e Ministro ad interim degli affari esteri, il 21 febbraio 2002.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1, 5, 7 e 12 e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    Esaminato dalla 3 commissione il 5, 11 febbraio 2003.

    Esaminato in aula il 19 marzo 2003 e approvato il 20 marzo 2003.

    Camera dei deputati (atto n. 3808)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    Esaminato dalla III commissione l'8 e 9 aprile 2003.

    Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

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    ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

    Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, qui di seguito denominati "Parti Contraenti":

    VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 a successive modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 4 - comma 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.; CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicernbre 1978, n. 833 (art. 41); CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero a da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense; VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre...

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