Legge foti, più ordine nel linguaggio e nel merito delle locazioni abitative

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine117-118

Page 117

La legge Foti di riforma della legge sulle locazioni abitative (legge 8 gennaio 2002, n. 2, in questo numero della Rivista, pag. 93) mette ordine, in primo luogo, nel linguaggio.

Reca, poi, norme importanti per la Convenzione nazionale fra organizzazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato, attualmente in corso.

Il linguaggio, anzitutto. Correttamente, la nuova legge parla di «locazioni agevolate».

Finora, i giornalisti in ispecie, avevano parlato di locazioni «concordate». Ma si tratta di una terminologia all'evidenza errata, e giustamente la nuova legge ha dato una precisa indicazione correttiva. Chi parla di locazioni «concordate» fa riferimento al «canone concordato» fra organizzazioni (e, spesse volte, lo esplicita così, anche), ignorando - o comunque traendo in punto in inganno - il fatto che mai il canone è «concordato» fra organizzazioni. Alla Convenzione del '99 fummo, in questo, irremovibili: le organizzazioni fissano solo dei valori di fascia, nell'ambito dei quali sono poi le parti stipulanti - e basta - a «concordare» il canone effettivo. Quindi, niente locazioni a canone concordato fra organizzazioni, e locazioni agevolate - invece - si, come correttamente dice la legge Foti (e come ha sempre detto la Confedilizia). E agevolate per più motivi: per le agevolazioni erariali esistenti (insieme all'Ici ridotta, eventualmente) nei Comuni ad alta tensione abitativa e per l'agevolazione Ici (eventualmente) esistente negli altri Comuni, ove - in ogni caso - esiste l'agevolazione della durata ridotta. Esclusa la (errata) terminologia del «canone concordato» di cui s'è detto, solo i giornalisti che ignorano (e sono tanti) che i contratti del cosiddetto secondo canale si possono fare anche nei Comuni minori e non ad alta tensione abitativa, potevano (e possono) non utilizzare la dizione «locazioni agevolate» (visto, come fatto notare, che questo delle agevolazioni è l'unico requisito realmente sussistente in tutti i contratti, ovunque stipulati).

La legge Foti usa anche la corretta dizione «tipi di contratto» (anziché quella di «contratti tipo»), e bisogna spiegarne il perché. La vecchia legge usava solo la dizione «contratti tipo», sia per quelli nazionali che per quelli degli Accordi territoriali. Ma a proposito dei contratti di questi ultimi quella dizione era profondamente sbagliata, come facemmo notare in un (datato) articolo sull'Archivio delle locazioni, dal momento che i contratti degli Accordi territoriali...

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