LEGGE 10 agosto 1964, n. 719 - Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari

Coming into Force20 Settembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/09/05/064U0719/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date10 Agosto 1964
Published date05 Settembre 1964
Official Gazette PublicationGU n.218 del 05-09-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non puo' superare complessivamente la somma di L. 7.450.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.

Art 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalita' e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

Art 3.

In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e' aumentato di L. 6 miliardi.

All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1...

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