Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Delibera n. 253/04/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive cosi' come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259 (di seguito indicato come «regolamento»); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come «Codice»); Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105; Viste le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI; Considerato che l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n.

112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo...

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