Formalità E Formalismi In Tema Di Costituzione Di Parte Civile

AutoreManfredi Bontempelli
Pagine529-532
529
giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
Infatti, la suddetta tesi, è smentita dal combinato di-
sposto dell’art. 7678 comma 2 c.p.p. - art. 122 c.p.p., e dallo
stesso art. 102 c.p.p., a norma del quale il sostituto può
agire in maniera vicaria rispetto al difensore ma non al
procuratore speciale.
Da ciò consegue, pertanto, che la costituzione della
parte civile, in quanto illegittima, va revocata, con con-
seguente eliminazione della condanna, a suo favore, del
risarcimento del danno e delle spese di lite.
2. L’errata qualif‌icazione giuridica del fatto
La censura è manifestamente infondata alla stregua della
ricostruzione in punto di fatto effettuata dalla Corte Territo-
riale - conformemente a quella del Tribunale - in base alla
quale "la reazione aggressiva era avvenuta subito dopo che
egli (ndr: il vigilante L.) aveva invitato i due a restituire la
merce non pagata e, soprattutto, quando avevano compreso
che erano stati chiamati i Carabinieri (....)" (pag. 6).
3. La violazione dell’art. 69 c.p..
La censura è manifestamente infondata in quanto è
stata disattesa puntualmente e specif‌icamente dalla Cor-
te territoriale con motivazione congrua, adeguata ed ade-
rente agli evidenziati elementi fattuali (pag. 7) e quindi
incensurabile in questa sede.
4. La violazione dell’art. 163 c.p..
La censura è manifestamente infondata in quanto dalla
sentenza impugnata risulta che l’imputato ha già riportato
una condanna def‌initiva alla pena di anni due e mesi di re-
clusione ed Euro 400,00 di multa e, quindi, non poteva be-
nef‌iciare della sospensione condizionale a norma dell’art.
164 comma 2, n. 1 c.p. (Omissis)
FORMALITÀ E FORMALISMI
IN TEMA DI COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE
di Manfredi Bontempelli
1. Con la sentenza della Seconda Sezione che si annota,
la Corte di cassazione fornisce una lettura in teoria con-
divisibile delle formalità con cui avviene la costituzione di
parte civile a mezzo di procuratore speciale ai sensi degli
artt. 76 e 122 c.p.p. Tuttavia, appare problematica la con-
clusione cui la Suprema Corte è pervenuta applicando in
concreto questa disciplina, dopo aver considerato il ruolo
assunto dal sostituto del difensore nella vicenda giudizia-
ria in questione, quale «incaricato della presentazione
della dichiarazione di costituzione di parte civile».
Secondo la prospettiva seguita dalla Corte di appello
di Milano nella sentenza poi impugnata con il ricorso per
cassazione (1), l’atto in discorso era stato «regolarmente
depositato», «in virtù di una espressa previsione contenu-
ta nella procura speciale […] rilasciata al difensore da
parte del procuratore speciale della società in relazione
al presente procedimento». Ricorda il giudice di merito
come fosse stata conferita al medesimo difensore «procu-
ra speciale perché si costituisca parte civile, in nome e per
conto della [società], con facoltà di nominare un sostituto
processuale anche ai f‌ini della presentazione della dichia-
razione di costituzione di parte civile». Di qui la questione
d’inammissibilità dell’atto costitutivo, dedotta dalla difesa
dell’imputato nel giudizio di primo grado.
A fronte della soluzione adottata dal giudice di appello,
nel senso della validità dell’atto, la Corte di cassazione ha
accolto il ricorso dell’imputato, nella parte in cui aveva
dedotto la violazione dell’art. 122 c.p.p. «per avere la Corte
[di appello] rigettato l’eccezione di irrituale costituzione
della parte civile essendo avvenuta a mezzo di un sosti-
tuto processuale nemmeno nominativamente indicato
nella procura». Tesi condivisa dalla Suprema Corte che
ha richiamato, a sostegno della propria decisione, l’inter-
pretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità,
in ordine ai poteri del sostituto processuale del difensore
nominato anche procuratore speciale ai f‌ini dell’esercizio
dell’azione di danno ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. È
noto come questa giurisprudenza distingua «l’attribuzione
al difensore del potere di costituirsi parte civile (“legiti-
matio ad causam”)», rispetto all’istituto del «mandato alle
liti (rappresentanza processuale)», precisando che «solo
per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità
della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma
i doveri del difensore» (2). Al contrario, nel caso di specie
il potere di costituzione sarebbe stato esercitato, non dal
difensore in forza della procura speciale ex art. 122 c.p.p.,
ma dal suo sostituto in forza della nomina ai sensi dell’art.
102 c.p.p., con conseguente fuoriuscita dal terreno della
“legitimatio ad litem” (e irrituale sconf‌inamento in quello
della “legitimatio ad causam”).
2. Peraltro, per sostenere fondatamente che, nel caso
esaminato dalla pronuncia in commento, il sostituto del
difensore abbia esercitato invalidamente il potere di co-
stituzione, dovrebbe prima dimostrarsi che il deposito in
udienza della dichiarazione sia un’attività non solo essen-
ziale ai f‌ini della costituzione, ma anche indelegabile dal
difensore al quale la parte civile abbia attribuito la “legiti-
matio ad causam” con la procura speciale ex art. 122 c.p.p.
(3). Sotto il primo prof‌ilo, è corretto parlare di formalità
essenziale, salvo che la dichiarazione non venga presen-
tata fuori udienza, attraverso il deposito “nella cancelle-
ria del giudice che procede” ai sensi dell’art. 78, comma
1 c.p.p. È fuori discussione che, in tal caso, il difensore
potrebbe delegare il sostituto a depositare l’atto. Inoltre,
sarebbe valida la notif‌icazione della dichiarazione alle al-
tre parti, da effettuare “a cura della parte civile” secondo
l’art. 78 comma 2 c.p.p., qualora il difensore aff‌idasse al so-

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