La forma dell'impugnazione della delibera condominiale

AutoreFranco Petrolati
Pagine29-31

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@1. I termini della questione

L'art. 1137, commi secondo e terzo, c.c. prevede, com'è noto, che ogni condomino, assente o dissenziente, possa «fare ricorso» all'autorità giudiziaria avverso le delibere assembleari ritenute lesive dei propri diritti, precisandosi che «il ricorso», da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni, non ha di per sè efficacia sospensiva.

Nonostante l'(apparentemente) univoco riferimento al «ricorso», quale modalità introduttiva del giudizio di impugnazione della delibera condominiale, la prassi largamente prevalente nei tribunali è stata piuttosto quella di promuovere la causa attraverso lo strumento ordinario della citazione, essendosi preferito seguire la disciplina fissata in via generale dal codice di procedura civile.

Tale prassi ha ricevuto l'avallo della prevalente giurisprudenza di merito e, come si vedrà, anche della dottrina, la quale ha posto in evidenza che il legislatore «sostanziale» ben potrebbe aver utilizzato il termine «ricorso» nel senso generico e atecnico di domanda, istanza rivolta al giudice, non rinvenendosi nel codice di procedura civile alcuna disposizione specifica che, da un lato, costituisca un riscontro alla previsione dell'art. 1137 c.c. e, dall'altro, ne dia un qualche seguito nello svolgimento del processo.

La questione non è meramente accademica, in quanto nel giudizio di impugnazione, diretto alla pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare, occorre osservare un termine perentorio relativamente breve (30 gg.) e, a seconda della forma della domanda, variano gli adempimenti necessari ad evitare la decadenza.

Va, poi, sottolineato che l'ambito dei vizi suscettibili di determinare l'annullabilità della deliberazione - e non la radicale nullità che può essere fatta valere in ogni tempo ex art. 1422 c.c. - è senz'altro in via di estensione secondo il più recente indirizzo del giudice di legittimità: dopo la svolta operata da Cass. 5 gennaio 2000 n. 31 e Cass. 5 febbraio 2000 n. 1292, in tema di omessa convocazione di un condomino all'assemblea, si è ritenuto, infatti, che anche la violazione delle norme che richiedono determinati quorum deliberativi dia luogo al mero annullamento della deliberazione (Cass. 2 ottobre 2000 n. 13013; Cass. 5 giugno 2003 n. 8981; Cass. 1º agosto 2003 n. 11741).

Ciononostante, la diffidenza dei pratici e dei cultori della materia verso le indicazioni tecnico-processuali del legislatore «sostanziale» non ha trovato sinora alcuna adesione da parte della Suprema Corte.

@2. L'orientamento della Corte di Cassazione

Al riguardo, infatti, nelle pur isolate ed episodiche pronunce adottate, la Corte di Cassazione ha tenuto fermo il principio che l'art. 1137 c.c. debba essere interpretato alla lettera e che, quindi, l'impugnazione sia da esperirsi con ricorso (Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, in Giust. civ. 1976, I, 116; Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, in questa Rivista 1988, 570; Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081, in Giust. civ. 1988, I, 1480; Cass. 9 luglio 1997 n. 6205, in Foro it. 1998, I, 178).

È ritenuta, in particolare, decisiva la reiterazione del termine «ricorso» operata per ben tre volte nell'art. 1137 c.c., ove il legislatore non si è limitato a prevedere la possibilità di «fare ricorso» al giudice ma ha, subito dopo, espressamente qualificato il mezzo di impugnazione come «il ricorso».

Tale modalità è apparsa, inoltre, giustificata nella sua ratio da una peculiare urgenza che rivestirebbe l'impugnazione della delibera condominiale, avuto riguardo sia all'esigenza di «rendere più agevole la proposizione dell'impugnazione» entro l'imposto termine perentorio (Cass. n. 1662/88) sia a quella «della sollecita definizione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio» (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).

Sul piano sistematico si evidenzia, poi, che in ipotesi ritenute «analoghe» - in materia di società (art. 2377 c.c.), consorzi (art. 2606 c.c.), comunione in generale (artt. 1107 e 1109 c.c.) - il legislatore prevede bensì un giudizio di impugnazione ma non espressamente la modalità di ricorso (Cass. n. 2081/88 e Cass. 6205/97).

Tale argomentazione di carattere sistematico non è, in verità...

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