Locazioni di foresterie e di ostelli dopo la nuova legge sulle locazioni abitative

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine353-354

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La L. 9 dicembre 1998, n. 431, nel dettare disposizioni per le locazioni ad uso di abitazione, cancellando la regola dell'equo canone e delineando nuove figure contrattuali, suggerisce di riconsiderare alcune fattispecie che l'esperienza ventennale formatasi sulla legge precedente aveva concorso a delineare.

Viene così fatto di chiedersi se ed a quali condizioni potrebbe essere concluso un contratto di locazione ad uso foresteria e quale disciplina sarebbe allo stesso applicabile.

Per dare compiuta risposta è utile una considerazione preliminare circa le fattispecie contrattuali interessate dalla nuova legge. Per individuarle non può prescindere dal dettato dell'art. 1, comma 1 là dove, in termini perentori, dispone che «i contratti di locazione di immobile ad uso abitativo (...) sono stipulati o rinnovati (...) ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2». Formula, questa, che per un verso sembra delineare per le locazioni ad uso abitativo un numero chiuso di schemi contrattuali, con riferimento a quelli indicati nelle disposizioni richiamate, per altro verso deve essere integrata con la previsione dell'art. 5 della medesima legge che nei contratti di natura transitoria ed in quelli per studenti universitari individua ulteriori figure contrattuali.

Sembra, dunque, che nella stipulazione dei contratti ad uso di abitazione l'autonomia dei privati possa esplicarsi esclusivamente all'interno dei quattro modelli delineati, tra i quali, per quanto qui ha rilievo, anche la locazione di natura transitoria trova una dettagliata regolamentazione. Tale risulta dal D.M. 5 marzo 1999 che, in attuazione della Convenzione nazionale, all'art. 2 ne fissa il contenuto sia con riferimento alla durata sia con riguardo alla misura del canone ed alle altre clausole contrattuali per le quali adotta il modello di contratto tipo.

Proprio la puntuale regolamentazione della fattispecie «locazione di natura transitoria» - senza che sia qui necessario ripercorrere del dettaglio l'analisi della locuzione normativa che sposta significativamente l'aggettivazione dalle esigenze del conduttore alla tipologia del contratto - offre tuttavia utili spunti.

Innanzitutto nel provvedimento ministeriale il riferimento al canone, da definire secondo contrattazione locale, non è generalizzato bensì riferito soltanto ad undici aree metropolitane; in secondo luogo tra gli «elementi e condizioni» del contratto tipo figura, alla lett. g), l'esclusione della sublocazione. Ciò...

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