La fono-audio-video registrazione dello svolgimento dell'assemblea condominiale

AutoreGianfranco Di Rago
Pagine5-9
5
Arch. loc. e cond. 1/2014
Riforma
del condominio
LA FONO-AUDIO-VIDEO
REGISTRAZIONE
DELLO SVOLGIMENTO
DELL’ASSEMBLEA
CONDOMINIALE (*)
di Gianfranco Di Rago (*)
(*) Questo contributo è escluso dalla procedura di valutazione da par-
te della Direzione scientif‌ica, data l’autorevolezza riconosciuta all’Autore.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La verbalizzazione dello svolgimento dell’as-
semblea condominiale. 3. La registrazione audio e/o video
dell’assemblea condominiale. 4. Adempimenti connessi alla
fonoregistrazione dell’assemblea condominiale in base al c.d.
Codice Privacy (D.L.vo 196/2003).
1. Premessa
Si chiede se, alla luce dell’attuale ordinamento giuri-
dico, sia possibile - e a quali condizioni - procedere alla
registrazione audio dello svolgimento delle riunioni con-
dominiali.
2. La verbalizzazione dello svolgimento dell’assemblea
condominiale
Il Codice civile si occupa espressamente del verbale
dell’assemblea condominiale soltanto nel nuovo (1) art.
1130, comma 1, n. 7, e nell’ultimo comma dell’art. 1136,
disponendo che delle deliberazioni assembleari si rediga
processo verbale e che lo stesso sia trascritto in un ap-
posito registro tenuto dall’amministratore. Nulla viene
detto, invece, in merito alla natura giuridica, all’eff‌icacia,
al contenuto e alla forma di questo particolare documento
la cui redazione spetta al soggetto nominato come segreta-
rio dell’assemblea, sulla base delle indicazioni fornite dal
presidente della medesima.
L’importanza del verbale assembleare è resa evidente
dal fatto che esso costituisce l’unico mezzo a disposizione
dei condomini assenti, ai quali deve essere obbligatoria-
mente spedito, per venire a conoscenza di quanto deli-
berato ai f‌ini di un’eventuale impugnazione della volontà
assembleare. Inoltre tale documento rappresenta un fon-
damentale mezzo di prova in giudizio e consente di fornire
all’organo giudicante un quadro complessivo del procedi-
mento assembleare seguito per l’approvazione della deli-
berazione eventualmente impugnata.
Il verbale ha infatti la funzione strumentale di rap-
presentare il procedimento formativo della volontà assem-
bleare in relazione agli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Rispetto alle deliberazioni adottate in assemblea il ver-
bale è quindi mero strumento di documentazione e non
ha alcuna eff‌icacia giuridica costitutiva. Di conseguenza
la sua mancata redazione non comporta l’inesistenza della
deliberazione, perché la legge non richiede la formazione
del verbale come condizione per la sua validità.
Il verbale assembleare ha però un’indubbia rilevanza
dal punto di vista probatorio, in quanto riporta fedelmen-
te quanto accaduto nella riunione condominiale in vista
dell’approvazione delle deliberazioni poste all’ordine
del giorno. Ha infatti osservato la Suprema Corte che “il
verbale dell’assemblea del condominio, anche nella par-
te in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei
condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta
al condomino che impugni la deliberazione, contestando
la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la
relativa dimostrazione” (Cass. civ., sez. II, n. 12119, 11
novembre 1992) (2).
Il verbale, quindi, costituisce, f‌ino a prova contraria, la
riproduzione in forma scritta della volontà assembleare e
delle deliberazioni da questa approvate. Spetterà al con-
domino che intenda impugnare la deliberazione dimostra-
re eventualmente la difformità della volontà assembleare
da quanto attestato nel verbale medesimo. A questo pro-
posito la Suprema Corte ha affermato che “poiché la de-
libera condominiale deve risultare in forma documentale
(art. 1136, ultimo comma, c.c.), è inammissibile la prova
testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare
difforme da quella che risulta dal verbale” (Cass. civ., sez.
II, n. 2101, 8 marzo 1997). Risulta quindi particolarmente
diff‌icile per i condomini riuscire a fornire la prova con-
traria in caso di verbale scritto.
Il verbale, per la sua funzione probatoria, dovrebbe
essere preferibilmente redatto simultaneamente allo svol-
gimento dell’assemblea condominiale, in modo da poter es-
sere eventualmente letto ai condomini presenti e poi sotto-
scritto dal presidente e dal segretario. Tuttavia, per motivi
pratici, è invalsa la prassi di limitarsi a prendere appunti
durante lo svolgimento dell’assemblea condominiale, per
poi procedere alla stesura del verbale nei giorni successivi.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT