Il fondo di garanzia per le vittime della strada

AutoreAldo Fittante
CaricaAvvocato, Foro di Firenze
Pagine54-57

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@1. La fattispecie esaminata dalla Cassazione

- Nel caso deciso nella sentenza in rassegna, un minore era stato investito da una autovettura che, dopo essere venuta in collisione con altri due veicoli i cui conducenti erano rimasti sconosciuti, aveva perso il controllo.

I genitori del minore convenivano in giudizio davanti al tribunale di Milano la Compagnia di Assicurazione del veicolo investitore, nonché la società MAA Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La società assicuratrice del veicolo investitore veniva estromessa dal giudizio, avendo posto a disposizione l'intero massimale di polizza di lire duecento milioni, oltre le spese maturate sino al momento della corresponsione del suddetto importo.

Il processo proseguiva nei confronti degli altri due conducenti rimasti sconosciuti e, ritenuta la loro responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro, il tribunale di Milano condannava il Fondo di garanzia al pagamento della differenza, avendo ritenuta operativa sub specie la direttiva comunitaria n. 85 del 30 dicembre 1983.

Il Fondo di Garanzia, sostenendo che il massimale di legge cui fare riferimento fosse quello stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124 e pari, quindi, a 200 milioni di lire e che la sua responsabilità doveva essere, pertanto, limitata al doppio di tale importo - trattandosi di un sinistro causato da due veicoli i conducenti dei quali erano rimasti sconosciuti - proponeva appello avverso detta sentenza.

L'attore, dal canto suo, sosteneva invece l'applicabilità di un limite di massimale più alto e pari a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria n. 85 del 30 dicembre 1983 e chiedeva, per la prima volta in appello, la condanna del Fondo di garanzia alla rivalutazione del massimale per colpevole ritardo nel risarcimento, ravvisando nel mancato spontaneo pagamento di quanto dovuto, un comportamento illecito.

I giudici di appello confermavano la statuizione di primo grado quanto al paritario concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma riducevano la condanna della MAA a 400 milioni di Lire, ritenendo che dovesse essere fatta applicazione del D.P.R. 9 aprile 1986, n. 124, rilevando peraltro che l'attore non aveva chiesto nel giudizio di primo grado la rivalutazione del massimale per colpevole ritardo nel risarcimento.

La Corte di Cassazione, aderendo ad un orientamento pressoché costante della propria giurisprudenza, ha ribadito che il risarcimento del danno oltre i limiti del massimale non può essere accordato d'ufficio e che tale ipotesi può verificarsi soltanto nei casi di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento da parte della Compagnia di Assicurazione.

Per quanto concerne il profilo della diretta applicabilità delle direttive comunitarie, nonché la questione posta dal ricorrente circa la pretesa recezione della direttiva nell'ordinamento italiano, la Corte ha confermato che tale questione «non può essere fatta valere nei rapporti orizzontali tra cittadini, potendo essa venire in rilievo, se del caso, nei rapporti verticali tra cittadini e stato membro, sotto il profilo della responsabilità dello Stato medesimo per lesione del dirito comunitario».

Orbene, la sentenza 8 maggio 2001, n. 6388 della Suprema Corte offre l'occasione di soffermarsi su alcune questioni di particolare rilievo, ovvero:

- sui limiti del risarcimento che può essere accordato dal Fondo di garanzia;

- sulla responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo nell'adempimento e per mala gestio;

- sulla proponibilità in appello della suddetta domanda di rivalutazione del massimale.

@2. Le questioni esaminate dalla Suprema Corte: i limiti del risarcimento del Fondo di Garanzia, responsabilità per colpevole ritardo nell'adempimento, pro-Page 55ponibilità in appello di una domanda di rivalutazione del massimale per mala gestio o colpevole ritardo nell'adempimento.

- La sentenza in rassegna ha dunque, in primo luogo, il merito di porre l'attenzione sulla vexata quaestio relativa ai limiti di risarcimento del Fondo di garanzia.

L'art. 21, comma terzo, della legge n. 990/1969, come è noto, prevedeva che «nei casi stabiliti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 19, il danno è risarcibile nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno» 1.

Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza del 18 dicembre 1987, n. 560, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, L. n. 990/1969 come succ. mod. «nella parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati, giacché la loro immodificabilità assoggetta, nel corso del tempo, l'intervento del Fondo di Garanzia ad una progressiva riduzione del suo potere di mercato, vanificando la sua natura risarcitoria».

La giurisprudenza della Cassazione, come si evince in diverse pronunce, «si e orientata nel senso...

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