DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2002 - Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio finanziario 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n.

482/1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345; Visto in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento, che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Visto il parere espresso in data 24 gennaio 2002 dal Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita in data 4 aprile 2002 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

  1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2002 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni.

  2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.

  3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.

    Art. 2.

    Caratteristiche dei progetti

  4. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete e/o traduttore, nonche' a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e...

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