Una fondata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, Quinto comma delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.L.vo 28 Luglio 1989, N. 271)

AutoreCarlo Dell'Agli
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@1. La normativa in questione

La sentenza del 4 novembre 1998, n. 394, pronunciata dalla Corte costituzionale, offre lo spunto per rappresentare alcune brevi considerazioni che investono le norme di attuazione del codice di procedura penale (D.L.vo 271/1989) che regolano il procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria per le trasgressioni relative all'esercizio di tali funzioni, distinte dalle altre trasgressioni, per le quali essi rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari statuite dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Il nostro codice regolamenta tali norme nel capo III del titolo I che raccoglie, per l'appunto, le disposizioni afferenti la polizia giudiziaria previste dagli artt. 16, 17 e 18 che statuiscono rispettivamente l'individuazione dei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono soggetti a provvedimenti disciplinari, la regolamentazione del procedimento disciplinare e la composizione della commissione chiamata a giudicare ed infine la individuazione della composizione degli organi competenti sulla impugnazione (rectius, ricorso disciplinare) della decisione emessa a norma dell'articolo precedente (cfr., in generale per i riferimenti, Disposizioni complementari per il processo penale illustrate con i lavori preparatori, in Documenti Giustizia 1990), tutte relative, con specifico riguardo, alle trasgressioni inerenti all'esercizio di determinate funzioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Per intendere bene il significato vero dell'assunto rilievo censurato dal remittente e l'iter logico seguito dalla Corte nell'affermare che nella fattispecie «il sistema disciplinare per gli ufficiali di polizia giudiziaria si pone, dunque, in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali» (cfr. sent. 394 del 1998 in considerato in diritto), è necessario funditus partire richiamando, in forma riassuntiva, i tre articoli sui quali la Corte ha ritenuto, in linea con i parametri costituzionali, recepire ed esprimere quell'orientamento nelle forme della costante interpretazione della giurisprudenza.

La normativa contenuta nell'art. 16 prevede che, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di riferire all'autorità giudiziaria la notitia criminis o nell'esecuzione di un ordine della stessa in modo negligente o le violazioni comunque di altre disposizioni di legge relativa all'esercizio delle...

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