Fognature e scarichi condominiali

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    Le massime qui riprodotte sono tratte da Il codice del condominio (a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI, STEFANO MAGLIA), ed. 2000, della CASA EDITRICE LA TRIBUNA.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Aree verdi condominiali (1999, 1021); Autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); Barriere architettoniche (1999, 475); Canne fumarie (1995, 915); Il rapporto di portierato (1998, 607); Il recesso del conduttore (1997, 141); Il sottotetto condominiale (1997, 493); Il supercondominio (1996, 113); Il verbale dell'assemblea condominiale (1999, 693); I muri condominiali (1996, 793); I patti in deroga (1995, 191); Lastrici solari (2000,485); L'ascensore condominiale (1996, 275); La sopraelevazione negli edifici condominiali (1996, 983); L'assistenza della forza pubblica (1996, 601); La nuova legge sulle locazioni abitative (2000, 137); La successione nel contratto di locazione (1998, 125); Le antenne condominiali (1999, 159); Le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435); Le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323); Le obbligazioni principali del locatore (1998, 769); Le tabelle millesimali (1998, 913); Portierato, custodia e pulizia (2000, 641); Miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451); Recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693); Restituzione della cosa locata (2000, 321); Riparazioni straordinarie (2000, 793); Riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273); Sicurezza degli impianti condominiali (1999, 873); Sul deposito cauzionale (1997, 887); Uso promiscuo dell'immobile locato (1997, 309); Uso della cosa comune condominiale (1997, 1073).


@a) Allacciamento

Nel condominio di edificio, l'allacciamento di nuovi scarichi, che venga eseguito dal singolo partecipante, nella colonna condominiale di smaltimento delle acque luride, configura un uso (più intenso) della cosa comune. Ne consegue che la legittimità o meno di detto allacciamento deve essere accertata non con riguardo alle disposizioni dettate dall'art. 1067 c.c., in tema di esercizio delle servitù, ma con esclusivo riferimento alle norme che fissano i limiti del godimento del bene comune da parte dei singoli condomini (artt. 1102, 1118 e segg. c.c.).

* Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1977, n. 1529.

Va ravvisata alterazione della destinazione della cosa comune nell'ipotesi in cui un partecipante alla comunione intenda usare un condotto corrente lungo una parete dell'edificio condominiale e destinato allo scarico di acque piovane per immettervi il liquame di una costruenda latrina, da scaricare in una fogna sottostante ad un cortile di proprietà altrui.

* Cass. civ. 2 aprile 1969, n. 1086.

L'allacciamento degli scarichi di un fabbricato alle fognature municipali, correnti nel sottosuolo stradale, integra un uso eccezionale del demanio comunale, e, quindi, si ricollega ad un rapporto di concessione di bene pubblico. Ne consegue che la controversia che attenga soltanto al canone reclamato dal comune per tale allacciamento, senza mettere in discussione esistenza, validità ed efficacia di quel rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 secondo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 27 maggio 1991, n. 5974, Comune di Verona c. Smanio.

Nel caso in cui il costruttore - venditore di un edificio condominiale abbia assunto - ancorché nei distinti contratti di vendita dei singoli appartamenti - l'obbligo di provvedere all'allacciamento dell'edificio stesso alla rete idrica e fognante, il valore della causa nella quale alcuni condomini chiedono la condanna del costruttore-venditore al rimborso della quota da ciascuno di essi sopportata nella complessiva spesa del condominio, a seguito dell'inadempimento, da parte del convenuto, alla detta obbligazione, deve essere determinato con riguardo non alla singole quote rispettivamente dedotte in giudizio, bensì all'ammontare dell'intera obbligazione, unitariamente afferente ad opere inerenti all'edificio nel suo complesso e non riferibili singolarmente ai condomini.

* Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1989, n. 3237, Sansò Merico c. Faenza.

Qualora il canone per l'allacciamento alla fognatura municipale venga determinato dal comune con criterio proporzionale al numero dei locali, ed il privato insorga contro tale provvedimento, sostenendo che il comune stesso non ha facoltà di imporre contributi per la manutenzione delle opere fognarie, la relativa domanda integra azione di accertamento negativo di un'obbligazione di natura tributaria, e, pertanto, esula dalle...

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