DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 - Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria; Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco...

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