Misure fitosanitarie per l'importazione di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America.

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. Come prevede la decisione della Commissione U.E. n. 2005/359/CE del 29 aprile 2005, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 2010.

  2. I tronchi oggetto del presente decreto sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno e Venezia.

    Art. 2.

  3. I tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, possono essere introdotti nel territorio nazionale, qualora siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato 1.

  4. Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite.

    Art. 3.

  5. Le ispezioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005 sopramenzionato, sono effettuate nei porti precisati o, previa autorizzazione del servizio fitosanitario competente per territorio, nel primo luogo di deposito, dagli ispettori del servizio fitosanitario nazionale a cui deve essere fornita un'istruzione o una formazione specifica. Dette ispezioni comprendono almeno:

    1. l'esame di ciascun certificato...

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