La fissazione della data di rilascio e l'impugnabilità del relativo provvedimento

AutorePaola Castellazzi
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    Lo studio - pervenuto in Redazione prima dell'approvazione del nuovo art. 56 L. n. 392/78, in sede di conversione in legge del D.L. 240/04 - conserva una sua validità di diritto intertemporale, al di là del fatto che affronti problemi poi risolti dalla anzidetta riforma.


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La questione che qui si esamina riguarda la natura del provvedimento di fissazione della data di rilascio degli immobili ex art. 56 L. 392/78 e gli eventuali mezzi di impugnazione.

a) L'art. 56 L. 392/78, collocato nel capo III (destinato alle disposizioni processuali), stabilisce, al primo comma, che: «Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data dell'esecuzione entro il termine massimo di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

Il secondo comma dispone che: «Nelle ipotesi di cui all'art. 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento».

Il terzo comma prevede che: «Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c.».

In primis, va ricordato che l'art. 56 si applica sia alle locazioni ad uso abitativo che alle locazioni ad uso commerciale ed è norma di carattere generale destinata a qualsiasi procedimento che sfoci in una determinazione di rilascio, pronunciata a seguito di cognizione piena o di cognizione sommaria.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 56 contempla due provvedimenti distinti, che hanno diversa natura e diversa funzione e che il giudice pronuncia contestualmente: il provvedimento di rilascio ed il provvedimento di fissazione della data dell'esecuzione.

Pur essendo contenuti in un'unica statuizione, il provvedimento di fissazione dell'esecuzione ha una sua autonomia rispetto al provvedimento di condanna al rilascio. Infatti, quest'ultimo accerta la cessazione del rapporto di locazione e condanna il conduttore al rilascio, a favore del locatore, dell'immobile locato: esso opera sul piano sostanziale, attribuendo ad una delle parti il bene controverso, ed assume valore di giudicato.

Diversa è la funzione del provvedimento di fissazione del termine dell'esecuzione e, conseguentemente, diversa ne è la natura: esso non opera sul piano sostanziale, ma ha funzione meramente ordinatoria del processo esecutivo, pur se in via anticipatoria, poiché attiene ad un processo esecutivo futuro che verrà instaurato se e quando il primo provvedimento passerà in giudicato: in altre parole, la funzione di questo provvedimento è quella di regolare l'iter esecutivo, stabilendo la data in cui si procederà al rilascio forzato.

Il termine di fissazione della data di rilascio ha valore processuale e, perciò, non influisce sugli obblighi contrattuali del conduttore, il quale va considerato in mora dalla data di scadenza prevista dalle parti nel contratto: infatti, in pendenza del termine ex art. 56, la permanenza del conduttore nell'immobile locato è legittima solo dal punto di vista processuale (nel senso che il provvedimento di rilascio non è eseguibile), ma non fa venir meno l'inadempimento (già verificatosi) del conduttore all'obbligo di riconsegna.

Il provvedimento di fissazione del rilascio, sul quale non può formarsi giudicato né formale né sostanziale, non ha carattere decisorio, non è impugnabile in sede di cognizione avanti al giudice superiore con i mezzi di impugnazione esperibili contro la statuizione sul rilascio, ma è revocabile o modificabile in ogni momento, anche d'ufficio, in sede esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione, indipendentemente ed autonomamente dal provvedimento di condanna al rilascio, anche dopo il passaggio in giudicato dello stesso: l'impugnazione in sede cognitiva avanti al giudice superiore se proposta, va dichiarata inammissibile.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, il giudice del merito, quando fissa la data dell'esecuzione, esercita una competenza concorrente con quella del giudice dell'esecuzione che sarà, poi, l'unico giudice competente a conoscere di tutte le questioni che dovessero sopravvenire.

Quello sopra esposto è l'orientamento unanime della Corte di Cassazione.

In tal senso: Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2003, n. 11063, in questa Rivista 2003, 846; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1998, n. 12643,ivi 1999, 626; Cass. civ., sez. III, 3 maggio 1996, n. 4074, ivi 1996, 728; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 1995 n. 8687, ivi, 1996, 216; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1995 n. 4004, ivi 1995, 695; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11618, ivi 1993, 373; Cass...

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