Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti

legislativi al fine di istituire, tra l'altro, l'imposta regionale

sulle attivita' produttive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:

"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" e successive

integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997,

in base al quale per il primo periodo d'imposta e' dovuto un acconto

determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 dello

stesso decreto legislativo e risultante da un apposito prospetto

redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del

Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei

redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del

medesimo decreto legislativo ovvero, per i soggetti non tenuti alla

presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta

e sottoscritta a norma dell'art. 19 del predetto decreto legislativo,

da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore dello

stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del

1997 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono

stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle

attivita' produttive, gli ammontari in valore assoluto e percentuale

del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi

e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in

base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto

ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art 31,

nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6;

Visto l'art. 45, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 446

del 1997, secondo cui i soggetti per i quali l'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive diverso da quello

che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui

al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta

all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i

tributi e contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in

assenza della loro...

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