DECRETO 15 luglio 2002 - Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68

IL CAPO del Dipartimento per l'impiego Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni; Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse; Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2002, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2001, e' stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione; Considerato, altresi', che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunita', secondo le priorita' stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'85 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonche' di ripartire il restante 15 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate, a norma degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 68 del 1999; Considerato, inoltre, che la regione Calabria e le regione Molise non hanno evidenziato, relativamente all'anno 2001, la attivazione di programmi di inserimento ne' con convenzioni aventi diritto al beneficio della fiscalizzazione ne' con convenzioni stipulate ai sensi dei predetti articoli 11 e 12 non aventi titolo alle menzionate agevolazioni e che, pertanto, in mancanza dei necessari elementi di valutazione, le...

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