CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 4 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita''.

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165

Premessa.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce alcune novita' in tema di assegnazioni temporanee e di mobilita' del personale.

Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un particolare favor riservato all'istituto della mobilita' quale strumento per conseguire una piu' efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonche' sull'effettivita' del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.

Anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilita', oltre che alla normativa contenuta nella legge finanziaria vigente.

  1. L'assegnazione temporanea: le novita' introdotte dall'art. 3, comma 79.

    L'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007, ha sostituito l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 intervenendo a mutare la disciplina relativa al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

    I primi quattro commi del nuovo art. 36 cosi' dispongono:

    1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita' relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

    2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

    3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

    .

    Tali previsioni sono finalizzate a ribadire la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneita' (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalita) e si collocano in un disegno normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo contenimento del ricorso all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile.

    Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessita' di effettuare una interpretazione sistematica del novellato art. 36, leggendo la disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1. Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli gia' codificati dall'ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilita' di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente - non piu' di sei mesi non rinnovabili - ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile.

    Ulteriormente il legislatore afferma che per le esigenze individuate nei commi 1 e 3 le amministrazioni possono utilizzare solo gli istituti ivi indicati e con le modalita' ivi contenute, stabilendo che la contrattazione collettiva non puo' derogare a tali previsioni.

    Appare pertanto opportuno chiarire che l'intervento normativo in questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, gia' previsti e che comunque sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali, bensi' ha inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilita' organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile.

    Si evidenzia inoltre che alla straordinarieta' ed all'urgenza che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerita' di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non vanificare la natura stessa dell'assegnazione. Conseguentemente ogni diniego di nulla osta all'utilizzo di tale personale potra' essere sostenuto solo da motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarieta' ed urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del fabbisogno.

    In ogni caso, come gia' evidenziato, l'assegnazione temporanea e' uno strumento, previsto...

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