LEGGE 19 novembre 1998, n. 404 - Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 13 aprile 1977, n. 191.

  2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

  3. E' altresi' autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, cosi' articolato: a) dollari USA 5.175.750, quale basic contribution, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998; b) dollari USA 38.805.760, quale supplemental contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000; c) dollari USA 2.083.333, quale special contribution, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

    Art. 2.

  4. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a L.

    61.564.022.000 per l'anno 1997, L. 30.782.011.000 per l'anno 1998, L.

    27.898.849.000 per l'anno 1999 e L. 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

    Art. 3.

  5. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

  6. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

    Art. 4.

  7. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di...

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