LEGGE 3 agosto 1998, n. 295 - Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonche' alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino 1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente.
-
Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.
-
Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale.
-
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie per la citta' di Reggio Calabria
-
Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
-
Per le finalita' previste...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA