LEGGE 19 marzo 1999, n. 80 - Finanziamento delle attivita' del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo

Coming into Force02 Aprile 1999
Enactment Date19 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/01/099G0140/ORIGINAL
Published date01 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Per il funzionamento e l'attivita' del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, e' attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonche' per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.

  2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attivita' svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonche' alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo...

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