LEGGE 31 marzo 1971, n. 144 - Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA

Coming into Force28 Aprile 1971
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/04/13/071U0144/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date31 Marzo 1971
Published date13 Aprile 1971
Official Gazette PublicationGU n.91 del 13-04-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' sostituito dai seguenti:

"All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.

Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi e' costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria". Tale gestione e' basata sul principio del "bilancio di cassa".

Le esigenze di cassa della "gestione finanziaria" sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'azienda rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze. I programmi stessi sono comunicati agli organi di controllo istituiti presso l'azienda.

La relativa gestione e' disciplinata dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, salvo quante in deroga stabilito dalla presente legge".

L'AIMA provvedera' a formulare il primo programma previsionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in base agli impegni gia' maturati e a cui l'AIMA deve ancora far fronte. I versamenti di cui all'articolo 8 saranno effettuati nei 30 giorni successivi.

Art 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' sostituito dai seguenti:

"All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.

Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi e' costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria". Tale gestione e' basata sul principio del "bilancio di cassa".

Le esigenze di cassa della "gestione finanziaria" sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'azienda rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze. I programmi stessi sono comunicati agli organi di controllo istituiti presso l'azienda.

La relativa gestione e' disciplinata dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, salvo quante in deroga stabilito dalla presente legge".

L'AIMA provvedera' a formulare il primo programma previsionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in base agli impegni gia' maturati e a cui l'AIMA deve ancora far fronte. I versamenti di cui all'articolo 8 saranno effettuati nei 30 giorni successivi. 1

Art 2.

La lettera d) dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' sostituita dalla seguente:

"d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato".

Art 2.

La lettera d) dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' sostituita dalla seguente:

"d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato". 1

Art 3.

All'articolo 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente nuova lettera m):

"m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa".

Art 3.

All'articolo 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente nuova lettera m): "m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa". 1

Art 4.

L'articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' soppresso.

Art 4.

L'articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' soppresso. 1

Art 5.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' soppresso.

A
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