DIRETTIVA 23 settembre 2003 - Disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la

febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 41-ter della citata legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, relativo alla realizzazione di progetti innovativi nel campo della disabilita'; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2003, con il quale viene ripartito il Fondo nazionale per le politiche sociali; Considerato che si ritiene opportuno favorire la realizzazione di progetti sperimentali, con particolare riferimento all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, anche in relazione alla promozione di iniziative sul territorio in stretto coordinamento tra enti locali, associazioni e privato sociale, cio' anche al fine di intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate: le istituzioni, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, le persone con disabilita' e i loro familiari, come indicato tra gli obiettivi della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con il quale e' stato istituito l'Anno europeo delle persone con disabilita'; Considerate le indicazioni contenute nel Libro bianco sul Welfare, in relazione all'esigenza di sviluppare programmi e progetti che aiutino le persone con disabilita' alla partecipazione alla vita del lavoro, sociale e collettiva, recuperando il massimo grado di autonomia, e di promuovere azioni specifiche per le persone in situazioni di grave non autosufficienza; Emana la seguente direttiva

Art. 1.

Oggetto 1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle iniziative indicate all'art. 10 della medesima legge.

Art. 2.

Ambiti di intervento 1. I progetti ammessi al finanziamento secondo le modalita' previste dalla presente direttiva devono riguardare programmi innovativi e sperimentali concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'ampliamento di piani di azione a valenza socio-assistenziale, ed in particolare, strutture di accoglienza per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e di vita indipendente.

  1. Sono esclusi dal finanziamento i costi per la gestione dei servizi.

    Art. 3.

    Requisiti soggettivi e oggettivi 1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' indicate all'art. 5, da comuni, province ed altri enti territoriali, nonche' da ASL, sia singolarmente che congiuntamente tra loro, in forma di consorzio od unione, con il coinvolgimento di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti di patronato, societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. In caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila e la forma di partenariato che verra' adottata.

  2. In ogni caso, ciascun soggetto non puo' presentare, in forma singola o congiunta, piu' di una domanda di finanziamento ai sensi della presente direttiva.

    Art. 4.

    Criteri per la concessione dei finanziamenti 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva sono concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari

    1. contenuti innovativi e sperimentali nella realizzazione di strutture, destinate alla cura, al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di adeguato sostegno familiare; b) congruita' dei costi di progettazione e di esecuzione...

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