DECRETO 7 febbraio 2011 - Procedure e modalita'' per la presentazione dei progetti e per l''erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. (Decreto n. 26/2011). (11A05267)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, n. 2, di costituzione della Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005, n. 28, che disciplina i compiti, il funzionamento della commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato l'art. 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Vista la C.M. 5 febbraio 2010, n. 128699, del Ministero dell'economia e delle finanze, applicativa della legge n. 191/2009, sopra esplicitata;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)»;

Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 «Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' per il triennio 2010-2012», in corso di registrazione;

Viste le linee guida del Governo per l'universita' del 6 novembre 2008;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso con la nota del 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000.

  2. La procedura di selezione degli interventi e' diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.

  3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia.

  4. Le modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilita' ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.

    Art. 2

    Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento

  5. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

    1. le regioni;

    2. gli organismi e le aziende regionali e provinciali per l'edilizia residenziale pubblica;

    3. gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

    4. le universita' statali, ad esclusione delle universita' telematiche, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000;

    5. le universita' non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle universita' telematiche, o le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle universita' e ad esse stabilmente collegate;

    6. le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

    7. i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

    8. i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalita' di cui alla legge n. 338/2000;

    9. le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

    10. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

    11. le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

  6. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere i), j), k) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto.

    Art. 3

    Tipologie di interventi e spese ammissibili

  7. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto:

    1. gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, nell'ambito dei quali e' possibile effettuare operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;

    2. gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;

    3. l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere i), j), k) di edifici gia' adibiti a tale scopo.

  8. Sono cofinanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonche' le spese per arredi fino ad un massimo di € 2.400,00 a posto alloggio.

  9. Le spese tecniche diverse da quelle di intervento e di acquisto sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori di cui e' richiesto il cofinanziamento. Esse saranno cofinanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento, rese necessarie per situazioni impreviste.

  10. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, purche' adeguatamente documentate e rendicontate.

  11. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo anche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano.

  12. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi gia' iniziati o gia' terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera C), alla data di pubblicazione del presente decreto non deve essere gia' stato stipulato l'atto di acquisto del bene.

  13. Gli alloggi e le residenze, di cui al comma 1 del presente articolo, hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari. E' facolta' dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

  14. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali...

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