La circolare del ministero delle finanze sull'applicazione della legge 431/98 agli immobili adibiti ad uso abitativo di proprietà dello stato e le sue numerose imperfezioni

AutorePaola Castellazzi
Pagine209-210

Page 209

La circolare n. 198/T del Ministero delle finanze avente ad oggetto «L. n. 431 del 1998 recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo» (pubblicata in questa Rivista 1999, 875) contiene numerose imprecisioni, che appare opportuno sottolineare.

In primo luogo, nella parte iniziale della suddetta circolare si afferma testualmente: «Le disposizioni inderogabili della legge 392/78 rimaste in vigore (per esempio gli artt. 7 e 8) mantengono la loro natura di norme inderogabili». Come è noto, l'art. 14 della legge 431/98 ha invece abrogato alcuni articoli della legge 392/78 sull'equo canone, ma non ha assolutamente disposto l'inderogabilità di quelli rimasti in vigore, attribuendo loro una qualità che non possedevano neppure in precedenza. Ad esempio, per quanto riuarda l'art. 8 L. n. 392/78 (che pone a carico del locatore e del costruttore, in parti uguali, le spese di registrazione del contratto), dove è scritto che le parti non possano stabilire, in via pattizia, un diverso modo di suddivisione delle spese stesse? E l'inderogabilità dell'art. 7, anch'essa, da dove mai si ricava? L'unico problema che può porsi sulla derogabilità o meno delle disposizioni della L. n. 392/78 rimaste in vigore concerne le norme che hanno una valenza pubbicistica (ad esempio, di quella in tema di successione nel contratto), ma non sicuramente le norme di carattere privatistico, quali quelle citate nella circolare 198/T.

Un'altra imprecisione è riscontrabile nel punto B («Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti»), dove i contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/98 vengono definiti come assistiti o ad autonomia privata assistita. Da questa definizione sembra che al momento della conclusione del contratto i proprietari di casa e gli inquilini debbano essere assistiti dalle rispettive associazioni. In realtà, la legge 431/98 afferma semplicemente che i proprietari ed i conduttori possono stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi che le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori definiscono in sede locale e che servono a modello o contratto tipo.

Ma vi è di più.

Dalla lettura sempre della medesima circolare sembra poi emergere che le sopracitate organizzazioni possano operare e svolgere i compiti che la legge 431/98 assegna loro solo a seguito della convocazione da parte dei comuni; al contrario, quanto alla funzione che la legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT