LEGGE 25 gennaio 2002, n. 4 - Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi; Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n.

    1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennita' forfettarie onnicomprensive

    1. 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del...

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