La tutela del figlio disabile tra nuove 'fiducie' e/o 'affidamenti fiduciari', trust e clausole testamentarie tradizionali

AutoreGiuseppe Tucci
Pagine7-32
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2011
La tutela del glio disabile tra nuove “ducie
e/o “adamenti duciari”, trust
e clausole testamentarie tradizionali*
di Giuseppe Tucci
SOMMARIO: 1. Dierenziazione del fenomeno successorio rispetto all’erede disabile: le
prospettive di una possibile riforma. – 2. Fedecommesso familiare ex art. 692 cod.
civ., trust e contratti di adamento duciario a tutela del disabile. – 3. I tradizio-
nali istituti di diritto successorio e la posizione del disabile: prelegato e clausola si sine
liberis decesserit. 4. L’interpretazione della clausola testamentaria. – 5. Prelegato,
clausola si sine liberis decesserit e fedecommesso familiare ex art. 692 cod. civ.: dif-
ferenze. – 6. Istituti alternativi al diritto successorio e tutela del disabile: atti di de-
stinazione (art. 2645- ter cod. civ.), negozi gestori e contratti di adamento ducia-
rio. – 7. Le lacune della disciplina degli atti di destinazione ex art. 2645- ter cod.
civ. e i contratti di adamento duciario. – 8. Trust, atti di destinazione ex art.
2645- ter cod. civ. e segregazione patrimoniale. – 9. I vantaggi del ricorso ai contrat-
ti di adamento duciario a tutela del disabile. – 10. Segregazione patrimoniale,
responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. e tutela del disabile. – 11. La du-
cia a scopo assistenziale di cui al disegno di legge 1° marzo 2010 di delega al governo
(art. 10, comma 6°, lett. d), n. 2): il confronto con l’adamento duciario in favore
di soggetti deboli di cui all’art. 11 della l. 1° marzo 2010 della Repubblica di San
Marino. – 12. (Segue): non gratuità dell’atto e valore eccessivo dei beni rispetto alle
esigenze del disabile beneciario: i possibili rimedi.
1. Avere un glio disabile, non autosuciente per la sua invalidità, ha rappre-
sentato in tutti i tempi una delle più grandi sventure umane. La sventura, poi, rag-
giunge un livello più alto di drammaticità, quando il genitore prova ad immaginare
il possibile destino dello stesso dopo la sua morte, perché, a partire da quel momen-
to, l’unica ancora di salvezza di quel glio potrà essere soltanto la dubbia generosità
degli altri gli o dei parenti più vicini.
Il diritto successorio moderno, glio della Rivoluzione francese e della lotta alla
nobiltà terriera, con la rigida previsione della legittima e con la battaglia contro le
sostituzioni fedecommissarie, ha reso estremamente dicile soddisfare questa esi-
* Il presente articolo è destinato agli Studi in memoria di Giuseppe Panza.
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genza fondamentale, sicché non a caso, con riforme transdisciplinari, si tende oggi
ad abbandonare quelle rigidità, sedimentatesi nel corso della storia, ma ormai prive
di ogni giusticazione funzionale1.
Naturalmente, non si tratta tanto di abrogare il principio della successione dei le-
gittimari, quanto quello dell’unità della successione, che implica un rigido atteggia-
mento ad ogni dierenziazione del regolamento successorio dal punto di vista dell’ori-
gine o della natura dei beni e delle qualità personali degli eredi; con la conseguenza di
applicare, a livello di vocazione ereditaria, il criterio della chiamata in quota astratta
uguale, statuendo, poi, in sede di divisione dell’eredità, la regola dell’eguaglianza qua-
litativa e quantitativa dei lotti, sancita negli artt. 718 e 727 c.c.2.
L’aver abbandonato ogni collegamento tra l’interesse soggettivo protetto e la natura
dei beni o la qualità delle persone ha reso la vicenda ereditaria completamente indie-
rente ai problemi della persona ed ha nito con il relegare il diritto successorio ad una
dimensione puramente patrimonialistica, rendendolo assolutamente estraneo ad ogni
prospettiva di funzione sociale. Il possibile recupero di tale funzione si realizza allora
non attraverso un ritorno della vicenda successoria ad una logica da antico regime, ma
attraverso un più ampio riconoscimento del ruolo dell’autonomia privata. Quest’ulti-
ma, sottoposta ad un adeguato controllo della meritevolezza degli interessi perseguiti,
può infatti consentire di creare un assetto di interessi idoneo alla tutela di particolari
soggetti, come appunto i disabili, allo stesso modo in cui, sotto altri proli, si tenta di
trovare una disciplina adeguata della trasmissione dell’impresa di famiglia3.
Per realizzare tali interessi, senza alcun dubbio meritevoli di tutela, con riferi-
mento alla tutela del glio disabile, si vanno diondendo istituti alternativi alla
classica successione testamentaria, prima di tutto il trust4.
Alla disciplina dei trust istituiti in favore di persone portatrici di handicap è
espressamente dedicata la proposta di legge, di iniziativa dell’on. Migliori, presenta-
ta alla Camera dei Deputati il 10 luglio 2008 con il n. 1471. Essa, oltre a riconosce-
re in generale il trust (art.1), istituisce e disciplina, in termini molto articolati, il
1 Per un documentato bilancio in tal senso v. G. Panza, Il problema e la sua evoluzione legislativa, in G. Panza,
F. Panza, Successioni in generale tra codice civile e Costituzione, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, 3 ss., 18ss., nonché Liserre, Evoluzione storica e rilie-
vo costituzionale del diritto ereditario, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, V, Torino, 1984, 7 ss.
2 V. Palazzo, Le successioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, I, Milano, 2000, 5 ss.
3 Per il dibattito sul tema v. Bonilini, Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessa-
ria, in Fam., pers. succ., 2007, 581 ss.; Amadio, La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze
di riforma, in Riv. not., 2007, 803. I termini del problema sono chiaramente delineati da Palazzo, Le succes-
sioni, in Trattato di diritto privato, cit., 6.
4 La giurisprudenza ore ormai un’ampia casistica formatasi in materia di ordinanze con cui il Giudice tute-
lare autorizza l’amministratore di sostegno a istituire un trust con beni dell’amministrato. A riguardo v. Trib.
Genova, 17 giugno 2009, in La giurisprudenza italiana sui trust. Dal 1899 al 2009, Milano, 2009, 13 ss., ed
ivi richiami agli altri precedenti.

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