Fermo amministrativo e giurisdizione: l'intervento delle sezioni unite

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
Pagine597-599

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@1. L'interpretazione delle Sezioni unite sulla natura giuridica del fermo amministrativo di beni mobili registrati

La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d'imposta si realizza davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi 1.

Con questa breve massima, i giudici di legittimità 2, hanno deciso in punto di diritto sulla competenza giurisdizionale a statuire in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati.

In particolare, nell'ordinanza che si commenta, si esclude fermamente la giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quella del giudice ordinario, enunciandosi testualmente che «il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato D.P.R. n. 602 del 1973».

Ciò premesso, è opportuno precisare come la stessa Corte di legittimità perviene a siffatta conclusione dopo aver ricostruito brevemente la storia dell'istituto in esame, partendo dall'art. 91 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per giungere all'art. 16, primo comma, del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, all'art. 1, lett. q) del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, ed infine, all'art. 86, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rilevando come dalla collocazione delle suddette norme nell'impianto del sopra citato D.P.R. 602/1973 - poste rispettivamente nel Titolo II e nel Capo III dedicati alla riscossione coattiva delle imposte, ed alle disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati - si ricava che il fermo amministrativo di beni mobili registrati è preordinato all'espropriazione forzata.

Nel provvedimento reso dalle Sezioni unite della Corte, si evince poi l'espresso rinvio operato al processo di espropriazione forzata esattoriale, nel cui ambito si inserisce quindi il rimedio in esame. Le tappe salienti del suddetto processo sono state opportunamente sintetizzate al fine di trarne un'ulteriore conferma a sostegno delle enunciate argomentazioni di principio volte ad attribuire al giudice ordinario la relativa competenza decisionale.

@2. Il nuovo soggetto di diritto legittimato ad avvalersi del fermo amministrativo di beni mobili registrati

Seguendo il ragionamento fatto proprio dai giudici di legittimità, la natura giuridica del fermo amministrativo è da individuarsi in un atto funzionale all'espropriazione forzata, e, quindi, in un vero e proprio mezzo di realizzazione del credito.

A tal fine, come enunciato espressamente nel testo dell'ordinanza, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 86, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) la quale prevede che: «1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

  1. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

  2. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

    Tuttavia, per la corretta interpretazione dell'art. 86, deve rinviarsi anche ad un'ulteriore disposizione approvata ad hoc dal legislatore, ovvero l'art. 3, comma 41, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif., Page 598 nella L. 2 dicembre 2005, n. 248 («Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»), in cui si dispone che «a decorrere dal 1º ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2 3.

    Si è...

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