Liquidazione del danno del ferito da fatto illecito che muoia nelle more del processo di risarcimento del danno alla persona per cause diverse ed indipendenti dalle ferite riportate nel sinistro

AutoreGiovanni Benito Agrizzi
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La dottrina delle compagnie di assicurazione e quella parte della giurisprudenza che aderiscono a questa dottrina sostengono che, nel caso il leso muoia, nelle more del processo di risarcimento, per causa diversa ed indipendente dal sinistro, il suo danno alla persona debba essere calcolato tenendo conto degli anni veramente da lui vissuti dall'incidente alla morte, e non di quelli probabili e prevedibili delle tabelle di mortalità usate per calcolare i danni futuri (Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1999, n. 489, in Arch. civ. 1999/1338).

Tale tesi assicurativa è gravemente illegittima perché si scontra con un principio prioritario nel diritto civile italiano: che, cioè, un debitore moroso non possa trovar titolo nella propria mora per vantare un diritto che non avrebbe mai potuto avere se avesse adempiuto correttamente e prontamente all'obbligazione dovuta secondo gli obblighi di legge.

Invero, il debitore moroso può conoscere la morte del povero leso, avvenuta nelle more del giudizio di risarcimento, solo perché, sottraendosi ai suoi doveri, non ha pagato quanto doveva al leso entro i termini precisi di legge, cioè, perché è stato sempre inadempiente: di tale stato irregolare di mora, perciò, egli si farebbe titolo per essere premiato, pretendendo di pagare al suo creditore molto meno di quello che avrebbe pagato se avesse rispettato la legge ed avesse adempiuto, come era suo dovere, correttamente e tempestivamente all'obbligazione risarcitoria.

Ciò non solo è immorale ed antigiuridico, ma è veramente suicida per uno Stato che ha nella pendenza giudiziaria e nell'inadempimento diffuso dei debitori le piaghe più purulente e dolenti.

Il Giudice deve sempre tener presente i principi fondamentali su cui si fondano i rapporti umani e contrattuali e deve, con ogni decisione, premiare ed incentivare i comportamenti corretti e punire quelli scorretti, che tanto male portano alla convivenza civile. In tale preciso dovere, il Giudicante deve tener conto che nell'attuale situazione di diffuso, anzi, di quasi totale inadempimento delle compagnie assicurative (che non hanno più nessun interesse e nessuno stimolo ad adempiere) non è certo il caso di incentivare ulteriormente il loro tornaconto a farlo, interpretando e falsando, a loro favore e contro i lesi, anche le norme che costituiscono i cardini del diritto civile.

Ai sensi dell'art. 1219 c.c. la mora del risarcimento del danno da fatto illecito decorre «dal fatto». L'art. 22 legge 24...

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