Federalismo fiscale municipale e mancata registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo

AutoreMazzeo Antonio
Pagine17-21
17
dott
Arch. loc. e cond. 1/2012
DOTTRINA
FEDERALISMO FISCALE
MUNICIPALE E MANCATA
REGISTRAZIONE DEI
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD
USO ABITATIVO (*)
di Antonio Mazzeo
SOMMARIO
1. Cenni sulla mancata registrazione dei contratti di loca-
zione nella legge 431/1998 (art. 13, comma 1) e nella leg-
ge f‌inanziaria 2005 (art. 1, comma 346, legge 30 dicembre
2004, n. 311). 2. La mancata registrazione dei contratti di
locazione nel D.L.vo n. 23 /2011 (art. 3, commi 8, 9 e 10).
Ambito applicativo. Sanzioni civilistiche. Contenuto ed aspet-
ti di costituzionalità. 2.1. Conseguenze della mancata regi-
strazione nei termini. Prestazioni eseguite anteriormente alla
registrazione del contratto. Ipotesi di contratti di locazione
registrati per canoni di importo inferiore a quello effettivo e
di comodati f‌ittizi.
1. Cenni sulla mancata registrazione dei contratti di
locazione nella legge 431/1998 (art. 13, comma 1) e
nella legge f‌inanziaria 2005 (art. 1, comma 346, legge
30 dicembre 2004, n. 311)
Il problema della nullità per omessa registrazione del
contratto di locazione ad uso abitativo è stato già affron-
tato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento
all’art. 13 della legge 431/1998 (contenente la disciplina
delle locazioni di immobili ad uso abitativo) ed è stato
concretamente risolto da un intervento della Suprema
Corte (1), la quale, attraverso una ricostruzione “costitu-
zionalmente orientata” del dettato normativo, ha sancito i
seguenti fondamentali principi:
1) la mancata registrazione del contratto di immobile
adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge di riforma
delle locazioni abitative, non determina alcuna nullità
dell’iniziale negozio locativo;
2) la sanzione di nullità prevista dal comma primo del-
l’art. 13 della legge in questione (secondo cui è “nulla ogni
pattuizione volta a determinare un importo del canone di
locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto
e registrato”) non si riferisce all’ipotesi della simulazione
relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del
corrispettivo (né a quella della simulata conclusione di un
contratto di godimento a titolo gratuito dissimulante una
locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo una
lettura costituzionalmente orientata della norma, posto
che, essendo valido il contratto di locazione scritto e non
registrato, a maggior ragione deve ritenersi valida la fatti-
specie (sicuramente meno grave sotto il prof‌ilo f‌iscale)
della pattuizione scritta ma non registrata eccedente il
canone risultante dal contratto “uff‌iciale” (e, cioè, quello
simulato, scritto e registrato), che sia volta a sottrarre alla
imposizione f‌iscale solo una parte del corrispettivo;
3) la nullità cui fa riferimento il primo comma del ci-
tato articolo 13 è volta a colpire la pattuizione, nel corso
di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più
elevato rispetto a quello risultante dal contratto origina-
rio, con conseguente f‌issazione del principio della invaria-
bilità del canone iniziale (che deve rimanere immutabile)
per tutta la durata del rapporto (a parte la previsione
di forme di aggiornamento come quelle correlate ai dati
ISTAT senza limiti percentuali);
4) il principio della invariabilità del canone per tutta la
durata del rapporto opera, anche se entro i limiti segnati
dal peculiare regime per essi vigente, anche per i contratti
agevolati o a canone convenzionato, nel senso che, una
volta stabilito il canone iniziale nell’ambito delle fasce di
oscillazione previste dagli accordi locali (ovviamente con
il limite rappresentato dal canone massimo), tale canone
originariamente concordato non potrà essere aumentato
nel corso del rapporto, neanche ove fosse stato f‌issato
in misura inferiore all’importo massimo def‌inito in sede
locale.
Sicuramente, l’interpretazione della Corte ha consenti-
to una ricostruzione “adeguatrice” del dettato normativo,
in linea con una precedente sentenza della Consulta (la
n. 333 del 2001) (2), la quale, muovendo dal presupposto
che i diritti nascenti dal rapporto civilistico non potevano
essere subordinati ad un adempimento di natura f‌iscale,
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
7 della novella del 1998 in presenza di oneri di natura f‌i-
scale - in detta disposizione richiamati - del tutto estranei
allo scopo di assicurare il normale svolgimento del proces-
so, ma tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi -
di controllo f‌iscale - assolutamente non rispondenti alle
f‌inalità processuali e tali da impedire il regolare esercizio
della tutela giurisdizionale di propri diritti ed interessi
legittimi (3).
Sulla questione si è pronunciata, inf‌ine, la Corte co-
stituzionale (4), dichiarando l’inammissibilità dell’ecce-
zione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge
431/1998 (nella parte in cui tale norma sancisce la nul-
lità delle pattuizioni volte a determinare un importo del
canone superiore a quello risultante dal contratto scritto
e registrato, con conseguente diritto del conduttore di ri-
chiedere la restituzione delle somme indebitamente corri-
sposte), ipotizzando la possibilità di una interpretazione
diversa e costituzionalmente orientata rispetto a quella
prospettata dal giudice remittente.
Ulteriore ipotesi di nullità per carenza di registrazione
del contratto è stata introdotta dalla Finanziaria 2005 (leg-
ge 30 dicembre 2004, n. 311), nel tentativo di assicurare al
Fisco il pagamento delle imposte sul reddito derivante da
contratto di locazione immobiliare e limitare l’evasione.

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