Federalismo, apriamo gli occhi

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine215-216

Page 215

Il testo del disegno di legge governativo in materia di federalismo fiscale presenta diversi elementi di criticità, di seguito illustrati.

Desta preoccupazione la previsione di un considerevole numero di autorizzazioni all’istituzione di tributi propri da parte degli enti locali, accompagnata da disposizioni derogatorie in materia di aliquote altrettanto preoccupanti.

Oltre alla previsione della individuazione di tributi propri dei Comuni e delle Province da parte della legge statale, infatti, viene stabilito che le stesse Regioni possano istituire nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane.

Suscitano forti perplessità i contenuti letterali di una specifica disposizione – l’art. 12, comma 1, lett. h) – nel quale si afferma che «gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni».

Ci si chiede a quali leggi il Governo e le Commissioni abbiano inteso riferirsi nei due casi in cui tale espressione viene utilizzata – se statali o regionali – posto che, in particolare, l’ipotesi che Comuni e Province possano disporre aumenti di aliquote di tributi propri nell’ambito di limiti stabiliti da leggi regionali è in contraddizione con la previsione di cui all’ultima parte della lettera a) dell’art. 12, comma 1, del disegno di legge in parola e tale da totalmente vanificarla.

Provoca allarme la circostanza che, nel testo modificato dalle Commissioni, risulti considerevolmente ampliata la previsione che i decreti delegati disciplinino specifici tributi propri a favore di Comuni e Province, con ciò moltiplicando all’infinito una facoltà dai confini – invero – alquanto indefiniti. In particolare:

a) laddove il testo del disegno di legge governativo parlava – lettera d) dell’art. 10 – di «disciplina di un tributo proprio comunale» in riferimento a «particolari scopi», il nuovo art. 12 parla ora, agli stessi fini, di «disciplina di uno o più tributi propri comunali»;

b) laddove il testo del disegno di legge governativo parlava – lettera e) dell’art. 10 – di «disciplina di un tributo proprio provinciale» in riferimento a «particolari scopi istituzionali», il nuovo art. 12 parla ora, agli stessi fini, di «disciplina di uno o più tributi propri provinciali».

Non si comprendono gli esatti termini della previsione di cui alla lettera b) del nuovo art. 12, laddove si dispone che le spese dei Comuni...

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