DECRETO 19 febbraio 2010 - Riconoscimento, al sig. Da Deppo Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (10A02903)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Da Deppo Giovanni nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale uruguaiano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero industrial opcion electrica» conseguito presso l'«Universidad de la Republica» in data 18 febbraio 1988;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante in quanto sia la formazione che l'esperienza (che tra l'altro e' descritta soltanto sul curriculum vitae) spaziano nei soli campi dell'elettricita' e dell'energetica, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa;

Decreta:

Art. 1

Al sig...

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