DECRETO 7 febbraio 2007 - Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validita';

Decreta:

Art. 1.

Autorita' competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente

  1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

    Art. 2.

    Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

  2. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

    1. in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

    2. in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

    3. in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;

    4. in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

  3. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, e'...

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