LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 5 - Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprieta', alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
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ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di societa' di capitali, di societa' di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
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ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle societa' o nelle imprese previste dalla lettera a);
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ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle societa' o nelle imprese previste dalla lettera a) in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30' e successive modifiche ed integrazioni;
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ai collaboratori a progetto previsti dall'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le societa' o le imprese previste dalla lettera a).
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Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:
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l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di societa' di capitali;
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l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una societa' in accomandita semplice;
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l'ammissione di dipendenti come soci di una societa' esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore;
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l'adesione a eventuali societa' o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.
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Ai fini della presente legge l'offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non puo' essere inferiore a un decimo del capitale delle societa' o delle imprese.
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Ai fini della presente legge per capitale delle societa' o delle imprese s'intende:
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nelle societa' di capitali, il capitale sottoscritto;
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nelle societa' di persone, il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale delle societa';
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nelle imprese individuali, il valore delle aziende...
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