LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12 - Attuazione della direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 luglio 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007

  1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole 'direttiva 79/409/CEE' sono sostituite dalle seguenti: 'direttiva 2009/147/CE'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2007

  2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2007 e' sostituito dal seguente:

    '1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4, e dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, e' consentito catturare, in piccole quantita', uccelli a fini di richiamo e svolgere attivita' venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalita' individuate con la presente legge ed in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettere

    1. e c), della direttiva medesima.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007

  3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole 'direttiva n. 79/409/CEE' sono sostituite dalle seguenti:

    'direttiva 2009/147/CE'.

  4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. le parole 'Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:' sono sostituite dalle parole 'I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:';

    2. alla lettera a), la parola 'del' e' sostituita dalle parole 'di cattura e di';

    3. alla lettera b), dopo la parola 'prelievo' vengono aggiunte le parole ', gli impianti o i metodi di cattura';

    4. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati';

    5. alla lettera d), dopo le parole 'il numero' vengono aggiunte le parole 'degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e';

    6. alla lettera e), dopo le parole 'i...

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