LEGGE REGIONALE 24 agosto 2012, n. 13 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 41 del 28 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche 1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08, l'articolo 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), come sostituito dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), e' sostituito dal seguente: «Art. 35-bis (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). - 1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche, nonche' dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici). 2. La Regione puo' adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all'accertata sussistenza delle ragioni indicate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE. 3. La Giunta regionale, quale autorita' abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti...

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