PROVVEDIMENTO 20 aprile 2011 - Iscrizione della denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (11A05960)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 374 della commissione dell'11 aprile 2011, la denominazione «Farina di castagne della Lunigiana» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 374 dell'11 aprile 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Farina di castagne della Lunigiana», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

D'ORIGINE PROTETTA "FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA"

Art. 1

Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta "Farina di Castagne della Lunigiana" e' riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

2.1 La specie e le cultivar

La D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" e' attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varieta' di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.

2.2 Caratteristiche del prodotto

Al momento dell'immissione al consumo la "Farina di Castagne della Lunigiana" deve possedere i seguenti requisiti:

Umidita' massima del 8%.

Vellutata al tatto e fine al palato. Granulometria minore o uguale a 0.8 mm, di cui almeno l'80% minore o uguale a 0.3 mm.

Colore che puo' variare dal bianco all'avorio.

Sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%.

Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione e' costituito da un corpo unico ed e' interamente compreso nel territorio della Comunita' Montana della Lunigiana.

Art. 4

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori di castagne, degli essiccatori,dei molitori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi registri sia i "gradili" adibiti all'essiccazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di produzione

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. e' prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi ("gradili"), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.

5.1 - produzione delle castagne.

La densita' delle piante da frutto in produzione non puo' superare le 160 unita' per ettaro. La resa produttiva massima non puo' superare 3.500 Kg. per ettaro.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (tradizionale data di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre.

5.2 - essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.

Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate "gradili".

I "gradili" o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o "canniccio"), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.

L'essiccazione delle castagne per la produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di 25 giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non puo' superare il 32% in peso.

5.3 - molitura delle castagne essiccate.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.

L'energia per il funzionamento delle macine potra' essere sia elettrica che idraulica.

La macinatura non potra' essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di "borotalcatura" ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve...

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