LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2011, n. 13 - Fondo di solidarieta' per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attivita' di volontariato.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'11 ottobre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTER DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del fondo di solidarieta' 1. La provincia riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali, secondo quanto disposto da questa legge.
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Per i fini previsti dal comma 1, la provincia istituisce un fondo di solidarieta' per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale.
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Il contributo e' erogato indipendentemente dall'accertamento delle responsabilita' in merito all'evento mortale.
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Il contributo e' aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.
Art. 2
Accesso al fondo di solidarieta' 1. L'accesso al fondo e' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
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L'accesso al fondo e' altresi' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere a:
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appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;
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volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
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Il contributo di solidarieta' spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell'incidente.
Art. 3
Beneficiari del contributo 1. I beneficiari del contributo sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell'incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado. La domanda di contributo e' presentata per conto del nucleo familiare da uno dei predetti componenti.
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La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e i parametri per il calcolo...
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