LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2011, n. 13 - Fondo di solidarieta' per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attivita' di volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II dell'11 ottobre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTER DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del fondo di solidarieta' 1. La provincia riconosce il valore civile del lavoro e del volontariato e sostiene i familiari dei lavoratori e dei volontari vittime di incidenti mortali, secondo quanto disposto da questa legge.

  1. Per i fini previsti dal comma 1, la provincia istituisce un fondo di solidarieta' per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale.

  2. Il contributo e' erogato indipendentemente dall'accertamento delle responsabilita' in merito all'evento mortale.

  3. Il contributo e' aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali.

    Art. 2

    Accesso al fondo di solidarieta' 1. L'accesso al fondo e' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

  4. L'accesso al fondo e' altresi' ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi nell'adempimento del proprio dovere a:

    1. appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;

    2. volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

  5. Il contributo di solidarieta' spetta se la vittima e i familiari beneficiari sono residenti in provincia di Trento al momento dell'incidente.

    Art. 3

    Beneficiari del contributo 1. I beneficiari del contributo sono i componenti del nucleo familiare anagrafico, conviventi al momento dell'incidente mortale con la vittima, legati alla stessa da rapporti di coniugio, di convivenza more uxorio o di parentela fino al secondo grado. La domanda di contributo e' presentata per conto del nucleo familiare da uno dei predetti componenti.

  6. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (ANMIL) di Trento, stabilisce il valore massimo e i parametri per il calcolo...

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