LEGGE 11 luglio 2012, n. 107 - Modifiche all''articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (12G0135)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e' aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessita' di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita' del convivente more uxorio.

    3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e' attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorita' derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima

    ;

    b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e' prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da' diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio...

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