Risarcimento del danno per il familiare della vittima di lesioni colpose da incidente stradale

AutoreRomano Bonavitacola
Pagine847-849

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  1. Ci sembra che la sentenza in epigrafe meriti un notevole approfondimento 1.

    A questo riguardo bisogna distinguere il danno alla salute dell'offeso (vittima primaria) dal danno alla salute del familiare (vittima secondaria).

    Nel primo caso il danno è risarcibile ex art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184 del 1986), mentre nel secondo caso è risarcibile ex art. 2059 c.c. (Corte cost. n. 372 del 1994).

    Si può anche dire che, mentre per l'offeso sia il danno patrimoniale che quello biologico sono regolati dall'art. 2043 2, per il familiare il danno patrimoniale è disciplinato dall'art. 2043 ed invece quello biologico dall'art. 2059.

    Osserva su quest'ultimo punto la Corte cit. che il danno alla salute è qui (in caso di danno patito da un familiare ndr) il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico (shock psichico), che può esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte (danno morale soggettivo), ma in persone predisposte da particolari condizioni può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente (danno biologico).

    È risarcibile comunque anche il danno patrimoniale (lucro cessante) risentito dai congiunti legati alla vittima da un rapporto di dipendenza economica giuridicamente tutelato (Corte cost. n. 372 del 1994).

    Date le premesse c'era da aspettarsi che il danno biologico del familiare finisse col rientrare nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184 del 1986), ed invece è stato diversamente inquadrato nell'art. 2059 c.c. (Corte cost. n. 372 del 1996).

    Sicché si è verificata una frattura in seno al danno biologico, in quanto quello dell'offeso appare regolato dall'art. 2043 c.c., mentre quello del familiare risulta disciplinato dall'art. 2059 c.c.

    In questo senso si può dire che la successiva decisione della Corte cost. si è discostata dalla precedente.

    Lo stesso è avvenuto in un altro punto, dove la più recente pronuncia ha sconfessato la distinzione tra dannoevento (danno biologico) e danno-conseguenza (danno patrimoniale e danno morale), ritenendo che sia errato rapportare il danno risarcibile alla lesione per sè stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli (in che si identifica il danno-evento), essendo il danno biologico risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente ad una lesione.

    È chiara l'importanza pratica della questione, giacché, come è noto, il danno ex art. 2059 c.c. è risarcibile solo neiPage 848 casi determinati dalla legge, mentre il danno ex art. 2043 c.c. è risarcibile senza alcuna limitazione.

  2. - Quanto al danno patrimoniale (lucro cessante) per anticipato pensionamento della moglie, costretta dalla necessità di assistere il marito invalido, osserva la Corte che non (da aggiungere nel testo) 3 è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (infortunato), ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria (familiare).

    Il rilievo è sorprendente: il danno del familiare è obiettivamente indiretto, perché non colpisce il soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, e non è certo cambiando le parole che si riesce a mutare la natura dell'oggetto.

    Ma è sorprendente anche perché si pone in contrasto con la stessa giurisprudenza citata 4, che parla esattamente di danno indiretto o di rimbalzo.

    La giurisprudenza ha ormai superato lo scoglio dell'art. 1223 c.c. secondo cui è risarcibile solo il danno immediato e diretto.

    Prendendo spunto da autorevole dottrina 5 infatti si ritiene comunemente che sono compresi nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che si presentino come effetti normali del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie, cui esso dà origine in base al principio della c.d. regolarità causale 6.

    Nella specie sulla base di tale principio la Corte ha censurato la statuizione del giudice del merito, il quale aveva ricondotto tra i danni derivanti da un incidente stradale la sottrazione ad opera di ignoti del veicolo coinvolto nel sinistro 7.

    Ma ancora più sorprendente...

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