Falsus procurator che partecipa ad un'assemblea condominiale, casistica

AutorePaola Castellazzi
Pagine371-373

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L'art. 67 disp. att. e trans. c.c. stabilisce che ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante. Tale disposizione è inderogabile e deve considerarsi nulla la clausola del regolamento di condominio che escluda la rappresentanza. Il regolamento di condominio può, però, disciplinare il potere di rappresentanza, prevedendo che esso possa essere esercitato solo da determinate persone (ad esempio: altri condomini, amministratore ecc.) e che vi sia un limite massimo di deleghe conferibili ad un unico condomino.

La delega, salvo contrarie disposizioni del regolamento di condominio, può essere rilasciata in forma orale e la prova della sua esistenza può essere fornita con ogni mezzo: la delega scritta è necessaria quando si tratta di attribuzioni per le quali è previsto, ad probationem o ad substantiam, l'atto scritto. Ovviamente, e ciò vale sia per la delega orale sia per la delega scritta, il rappresentante non può eccedere i limiti fissati dalla delega stessa e deve attenersi alle istruzioni del rappresentato.

Può accadere che una persona intervenga nell'assemblea condominiale assumendo falsamente di agire per delega di un condomino (nel senso di essere privo di delega o di eccedere ai poteri della delega conferita).

In tal caso, che valore ha per il condomino falsamente rappresentato la delibera assunta dall'assemblea?

Il condomino falsamente rappresentato può scegliere se impugnare la delibera o ratificare il comportamento del falso rappresentante.

Il falsus procurator non può in alcun modo vincolare, con il suo voto, il preteso rappresentato e la delibera dell'assemblea è priva di valore nei suoi confronti: qualora il rappresentato opti per la ratifica, quest'ultima può essere tanto espressa quanto tacita (ad esempio, il condomino provvede a pagare, senza contestazioni, le spese nella misura deliberata dall'assemblea alla quale ha partecipato il falso rappresentante).

In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante: in particolare, la Suprema Corte, sezione II, con decisione n. 4531 in data 27 marzo 2003 (in questa Rivista 2003, 638) ha statuito che ´in materia di delibere condominiali i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l'operato del delegato nel corso dell'assemblea non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questiª (nello stesso senso: Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2000 n. 410; Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 1999 n. 11396; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997 n. 4258; Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1983 n. 4601).

Ma la Suprema Corte con la citata sentenza 4531/03 ha anche affermato che: ´l'inefficacia (temporanea) non è rilevabile d'ufficio, né dagli altri condomini estranei al rapporto, ma solo su eccezione del...

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