PROVVEDIMENTO 25 maggio 2011 - Iscrizione della denominazione «Fagiolo Cuneo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geogratiche protette. (11A07474)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 483 della commissione del 18 maggio 2011, la denominazione «Fagiolo Cuneo» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 483 del 18 maggio 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fagiolo Cuneo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

Fagiolo Cuneo

Art. 1

Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Fagiolo Cuneo" e' riservata ai baccelli allo stato ceroso da sgranare o alla granella secca che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

L'indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Fagiolo Cuneo" designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecotipi Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varieta' Billo', Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.

  1. Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche: - appartenente all'ecotipo Vedetta o alle varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa; - la lunghezza del bacello allo stato ceroso per l'ecotipo Vedetta e le varieta' Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium e' compresa tra 15 e 28 mm; per la varieta' Barbarossa e' compresa tra 12 e 22 mm; - intensamente striato di rosso; La granella all' interno del baccello ceroso deve presentare: - striature rosa-rosse su fondo crema; - il diametro minimo verticale e orizzontale non puo' essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm; - la granella deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1% di prodotto con alterazioni visibili.

  2. La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche: - appartenente all'ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varieta' Billo', Corona - l'umidita' massima consentita del seme e' del 15%; - il...

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